Fino a giovedì 31 luglio c’è tempo per presentare la domanda
per l’esenzione dal canone RAI.
Possono usufruire dell’esenzione i contribuenti
che hanno compiuto i 75 anni di età e non convivono con altre persone diverse
dal coniuge.
Chi usufruisce dell’agevolazione per la prima volta, presenta la richiesta entro il 30 aprile, la scadenza del 31 luglio riguarda i
contribuenti che ne vogliono fruire a partire dal secondo semestre, avendo
maturato i requisiti nella prima parte dell’anno.
Al fine di usufruire dell’esenzione il reddito complessivo
non può superare i 6.714 Euro, sommato a quello del coniuge convivente. Nel
reddito complessivo va conteggiato, oltre a quanto indicato nel CUD, anche i
redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta come , ad
esempio, gli interessi sui depositi bancari. Restano esclusi i redditi esenti
come le pensioni di guerra o di invidalità, il TFR ed il reddito proveniente dall’abitazione principale.
Se permangono i requisiti, non è necessario presentare nuove
dichiarazioni e l'agevolazione si rinnova automaticamente. Nel caso in cui, venga superata la soglia di reddito massima, il
canone dovrà essere versato spontaneamente.
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
e deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in plico
senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti
TV – Casella postale 22 – 10121 – Torino, oppure consegnata ad uno degli uffici
territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
mariadellecave
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