I contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati
al risparmio energetico
possono beneficiare della detrazione
dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) pari al 55%.
Al fine di avvalersi dell’agevolazione,
bisogna inviare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia
dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica all’Enea.
La data di fine lavori,
dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide
con il giorno del "collaudo". Se non è richiesto
il collaudo, il contribuente può provare la data
di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è
ammessa
autocertificazione del contribuente.
In
caso di tardivo invio di tale documentazione all’ENEA, sarà possibile sanare l’errore
utilizzando la procedura di remissione in bonis, introdotta con il DL 44/2012. Il
Decreto introduce una particolare
forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze riguardanti comunicazioni
non
eseguite tempestivamente, precludano al contribuente la
possibilità di fruire di benefici fiscali.
Con
la Circolare
38/2012
l’Agenzia
delle Entrate
ha chiarito che il contribuente
deve:
1. effettuare
la comunicazione tardiva entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi
il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per
effettuare la comunicazione; 2. contestualmente alla
presentazione tardiva della comunicazione occorre versare una sanzione pari a
258 Euro.
Tale importo deve essere versato tramite modello F24, senza
possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente
disponibili, indicando il codice tributo 8114 e l’anno in cui si effettua il
versamento.
mariadellecave
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