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30 luglio 2014

Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica: Tardiva comunicazione Enea



I contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
possono beneficiare della detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) pari al 55%.

Al fine di avvalersi dell’agevolazione, bisogna inviare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica all’Enea.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del "collaudo". Se non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è ammessa autocertificazione del contribuente.

In caso di tardivo invio di tale documentazione all’ENEA, sarà possibile sanare l’errore utilizzando la procedura di remissione in bonis, introdotta con il DL 44/2012. Il Decreto introduce una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze riguardanti comunicazioni non eseguite tempestivamente, precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali.

Con la Circolare 38/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente deve: 1. effettuare la comunicazione tardiva entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione; 2. contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione occorre versare una sanzione pari a 258 Euro.

Tale importo deve essere versato tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili, indicando il codice tributo 8114 e l’anno in cui si effettua il versamento.

mariadellecave


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